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E' pure espressamente stabilito che la detta somma di lire duecentotrentacinquemila coi relativi interessi, di cui al precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovra', ogni ragione ed eccezione rimossa, essere a carico del Comune, mentre se dalla contabilita' finale dei lavori risultera' che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovra' andare a sollievo dell'onere dello Stato.
Testo in vigore dal 8 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
