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[1]L'alta sorveglianza dei lavori e' devoluta all'Ufficio del genio civile, per conto ed a spese del Governo.
[2]Il Comune dovra' provvedere, dal canto suo, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilita' con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile.
[3]Il Governo si manterra' estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile in base alle coalizioni stabilite dai capitolati e contratti d'appalto.
[4]Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F), dal regolamento per la direzione, contabilita' e collaudo dei lavori per conto dello Stato approvate con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.
Testo in vigore dal 8 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
