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Finche' la detta contabilita' finale non siasi approvata, l'ammontare di ciascuna annualita' maturata sara' di L. 31.966, corrispondente, in cifra tonda, ad un dodicesimo della somma di L. 300.000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni delle annualita' maturande qualora la spesa risultasse minore.
Testo in vigore dal 8 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
