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Finche' la detta contabilita' finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualita' maturata sara' di L. 55.940 cicale e' detto all'art. 3 salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualita' maturande qualora la spesa risultasse minore.
Testo in vigore dal 8 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
