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La detta somma di L. 525.000 verra' anticipata dal Comune, al quale sara' rimborsata dallo Stato in dodici annualita' uguali, comprensive dell'interesse annuo del quattro per cento, al netto da qualsiasi imposta e tassa, e quindi, in cifra tonda, di L. 55.940 ciascuna, restando espressamente stabilito:
- a)che il pagamento della prima annualita' verra' fatta soltanto quando il palazzo sara' completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprieta' allo Stato, ben inteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarita' di tutti i lavori progettati dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del R. demanio;
- b)che nessun altro onore dovra' fare carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune, all'infuori degli interessi compresi nelle dodici annualita', come sopra convenute.
Testo in vigore dal 8 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
