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[1]Sara' in facolta' del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare anche durante l'esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni.
[2]Qualora tali varianti importassero una spesa maggiore di quella prevista dal progetto, l'eccedenza sara' a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 8 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
