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[1]Per la sorveglianza locale dei singoli lavori che si eseguono nell'interesse dei monumenti e degli scavi, il ministro della pubblica istruzione, osservando le norme stabilite dalla legge 11 giugno 1897, n. 182, potra' assumere in servizio temporaneo assistenti avventizi, la cui mercede sara' pagata coi fondi che a tale scopo saranno previsti, con la denominazione di spesa per assistenza, nelle relative perizie.

[2]L'assistente restera' in servizio solamente per la durata del lavoro pel quale venne assunto.

[3]Tale provvedimento potra' adottarsi anche per lavori che non si eseguono a spese ed a cura dello Stato, ma che allo Stato importi vigilare nell'interesse dell'arte, della storia e dell'archeologia.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 16 giugno 1912.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Credaro.

[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-16;687~art2 · fonte del testo

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