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[1]All'impegno e pagamento della sovvenzione, che sara' dovuta dallo Stato, si provvedera' coi fondi autorizzati dall'art. 1 della legge 8 giugno 1913, n. 631.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 aprile 1916.
[4]TOMASO DI SAVOIA.
[5]Carcano - Ciuffelli.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 15 maggio 1916 al 16 dicembre 2009
