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[1]Nelle sedi di compartimenti la difesa dell'Amministrazione e' affidata, di regola, agli uffici del servizio legale.

[2]Fuori le sedi di detti Uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potra' essere affidato a delegati inscritti in albo speciale, che verra' redatto per ciascuna sede di tribunali, Corti d'appello o Corti di cassazione. La trattazione delle cause potra' essere continuata negli altri stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio.

[3]Gli albi dei difensori delegati saranno, per effetto della presente legge, approvati dal Consiglio di amministrazione, su parere di una Commissione per ciascuna sede di compartimento.

[4]Detta Commissione sara' composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello, del R. avvocato erariale, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del capo dell'ufficio legale ferroviario della sede del compartimento.

[5]Saranno preferiti, per detta iscrizione, quegli attuali avvocati delegati ferroviari o delegati erariali che si reputeranno piu' idonei al patrocinio delle liti ferroviarie. Il numero degli inscritti nell'albo sara' determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio. In caso di vacanze, ne sara' data pubblica notizia.

[6]Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, sono estese anche all'Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono: pel divieto di assumere cause contro le altre Amministrazioni dello Stato; pel vincolo di dipendenza verso l'ufficio delegante, e per l'obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze cosi' come fatte dall'ufficio delegante.

[7]Spetta ai capi degli uffici legali di scegliere, caso per caso, fra gl'inscritti nell'albo, il delegato a trattare ogni singola causa, non ritenuta a difesa diretta, tenendo conto delle relative attitudini e di un'equa distribuzione degli incarichi.

[8]Sulla proposta dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, puo' il ministro dei lavori pubblici, incaricare avvocati del libero Foro pel patrocinio di liti di eccezionale gravita'.

[9]I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tali incarichi, nonche' ad essere inscritti nell'albo dei delegati.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art80 · fonte del testo

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