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[1]All'Amministrazione stessa, sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, sono affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato. Tale incarico e' estraneo all'esercizio autonomo delle ferrovie.

[2]Le spese all'uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

[3]I lavori per la costruzione di nuove ferrovie sono eseguiti, liquidati e collaudati dall'Amministrazione suddetta, applicando, pero', le norme ordinarie vigenti per le altre opere pubbliche dello Stato.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 agosto 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art78 · fonte del testo

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