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[1]Nel periodo di tre anni dalla decorrenza che sara' stabilita col decreto di cui nell'art. 85 della presente legge, l'amministrazione avra' facolta' di esonerare dal servizio gli agenti fino al nono grado, che abbiano compiuto 50 anni di eta' o 25 di servizio, della cui opera, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, essa non creda di potersi utilmente giovare.

[2]Rimane pero' ferma, per quanto riguarda i funzionari di grado pari o superiore a quello di capo servizio, la necessita' dell'approvazione del ministro a termini dell'art. 54.

[3]Prima di deliberare formalmente sulla proposta di esonero, l'Amministrazione dovra' darne avviso all'interessato, il quale avra' diritto di presentare al Consiglio, per iscritto, le sue osservazioni nel termine di dieci giorni.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 2 maggio 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art59 · fonte del testo

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