Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1974 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.

[2]Senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti, coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuita' e regolarita' del servizio, sono considerati come dimissionari e sono surrogati.

[3]Puo' pero' il direttore generale, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', applicare invece la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sospensione dal grado e dallo stipendio o la retrocessione di grado. Puo' anche applicare, qualunque sia il grado dell'agente, la sola proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga fino a due anni. 51

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

51

La Corte Costituzionale con sentenza 14 giugno-26 giugno 1974 n. 192 (in G.U. 1a s. s. del 3/7/1974 n. 173) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private".

Testo in vigore dal 4 luglio 1974 al 16 dicembre 2009

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 192/1974

    Ha colpito questo articolo
    26 giugno 1974

    Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto col principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., della disposizione contenuta nell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, giusta la quale "tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali" in quanto tale norma pone in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra gli addetti alle ferrovie dello Stato, la cui offesa, a prescindere dal genere di attività svolta è sempre più severamente punita ai sensi dell'art. 341 c.p., e i dipendenti delle altre amministrazioni la cui offesa è diversamente punita a seconda che l'attività da essi esercitata si qualifichi come pubblica funzione o pubblico servizio.

    Art. 56 Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private · Art. 341 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1917 al 4 luglio 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 14 giugno-26 giugno 1974 n. 192 (in G.U. 1a s. s. del 3/7/1974 n. 173) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art56 · fonte del testo

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