Art. 5 — ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 FEBBRAIO 1920, N. 130, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912. Leggi il testo vigente →

[1]Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie e' composto del direttore, che lo presiede, e di otto consiglieri, dei quali due scelti fra i funzionari superiori delle ferrovie, tre fra gli alti funzionari dello Stato e tre fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacita' tecnica ed amministrativa.

[2]Questi ultimi divengono all'atto della nomina funzionari dello Stato e sono assimilati al grado di ispettori del Genio civile.

[3]Tranne i funzionari delle ferrovie, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari coll'atto di nomina cessano temporaneamente di appartenere alle rispettive Amministrazioni; ma il tempo trascorso nel nuovo ufficio e' computato per gli effetti delle leggi sugli avanzamenti e sulle pensioni.

[4]Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

[5]Il Consiglio d'amministrazione si rinnova separatamente in ciascuna categoria per sorteggio: i funzionari delle ferrovie dello Stato per meta' in ogni biennio e possono essere sempre riconfermati; i consiglieri delle altre due categorie per un terzo in ciascun anno e non possono essere riconfermati che per una sola volta.

[6]Per la validita' delle sedute del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque membri, e per quella delle deliberazioni, la maggioranza assoluta dei presenti.

[7]A tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilita' stabilite dalle leggi per i funzionari dello Stato; ed in ispecie nessuno di essi puo' essere, nello stesso tempo, amministratore o consulente di altre imprese di trasporti o di Societa' o Ditte che abbiano convenzioni colle ferrovie di Stato, per trasporti, somministrazioni o lavori.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari