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[1]Le direzioni compartimentali, nell'ambito della propria circoscrizione ed uniformandosi alle leggi, ai regolamenti, agli ordini ed alle istruzioni ricevute dal direttore generale:

[2]1° rappresentano, nei limiti della loro circoscrizione, in persona del funzionario che sara' determinato dal regolamento, l'Amministrazione verso i terzi, salvo la disposizione dell'art. 872 del codice di commercio;

[3]2° provvedono, in conformita' alle istruzioni della direzione generale, all'andamento dei servizi attivi dell'esercizio, movimento e traffico, trazione e materiale, manutezione e sorveglianza delle linee; ed in genere alla gestione tecnica, amministrativa e contabile della parte di azienda loro affidata, che non faccia capo direttamente alla direzione generale;

[4]3° approvano lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria e le provviste pei lavori, nei limiti d'importo fissati dai regolamenti generali di servizio;

[5]4° approvano i contratti per lavori e provviste ad asta pubblica ed a licitazione privata, nonche' gli altri contratti, sempre nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione e dalla direzione generale;

[6]5° approvano l'esecuzione ad economia od a cottimo dei lavori e delle provviste compresi nei programmi approvati;

[7]6° studiano e presentano, in quanto non sia riservato alla direzione generale, i progetti di lavori e le proposte di provviste, eccedenti per natura ed importo i limiti di cui al n. 3;

[8]7° prendono, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la continuita' e la sicurezza dell'esercizio, informandone immediatamente il direttore generale;

[9]8° approvano transazioni e risolvono reclami, provocano il rimborso di tasse e di diritti indebitamente percetti, secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione e dalla direzione generale;

[10]9° studiano ed espongono alla direzione generale le condizioni del commercio e della produzione in rapporto con le tariffe e le condizioni di trasporto e propongono provvedimenti per lo sviluppo del traffico, ed in genere ogni provvedimento inteso al miglioramento della circolazione dei treni e del servizio pubblico;

[11]10° autorizzano corse speciali, a tariffa normale, in occasione di fiere, feste, pellegrinaggi, congressi e simili;

[12]11° provvedono alla esecuzione di quanto altro loro venga affidato dalla direzione generale.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art12 · fonte del testo

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