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[1]Il privilegio puo' essere costituito per una durata non maggiore di anni tre.
[2]Puo' essere validamente rinnovato prima della scadenza per un periodo non maggiore di altri anni tre.
[3]Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore delle ipoteche una nota conforme a quella della precedente iscrizione, contenente la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione.
[4]La rinnovazione e' gratuita.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
