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[2]Puo' essere validamente rinnovato prima della scadenza per un periodo non maggiore di altri anni tre.

[3]Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore delle ipoteche una nota conforme a quella della precedente iscrizione, contenente la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione.

[4]La rinnovazione e' gratuita.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1887-01-23;4276~art9 · fonte del testo

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