Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il privilegio di che nel primo capoverso dell'articolo 1°, costituito a norma dei susseguenti articoli 2 e 3 a favore degli Istituti che hanno fatto imprestiti agrari ai mezzaiuoli, se viene in concorso col privilegio attribuito dal Codice civile ai proprietari per i crediti indicati nel n. 4 dell'articolo 1598, e' sempre posposto a quello del proprietario.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-01-23;4276~art6 · fonte del testo

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