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Il privilegio di che nel primo capoverso dell'articolo 1°, costituito a norma dei susseguenti articoli 2 e 3 a favore degli Istituti che hanno fatto imprestiti agrari ai mezzaiuoli, se viene in concorso col privilegio attribuito dal Codice civile ai proprietari per i crediti indicati nel n. 4 dell'articolo 1598, e' sempre posposto a quello del proprietario.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
