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Il locatore ha diritto di prelazione sull'Istituto mutuante, a menoche' non gli abbia ceduto il suo turno. Peraltro il privilegio del locatore, che venga in concorso con quello dell'Istituto che ha fatto il prestito agrario, si restringe rispetto ad esso Istituto per il credito dei fitti, a due annate scadute, all'annata corrente e ad un'annata alla fine di questa, se la locazione ha data certa.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-01-23;4276~art5 · fonte del testo

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