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Gli Istituti e le Casse di risparmio esercenti il credito agrario in conformita' del titolo I della presente legge, potranno cedere senza spesa i loro crediti agli Istituti o alle Casse di risparmio aventi facolta' all'emissione delle cartelle agrarie. In corrispondenza dei mutui ceduti o versati potranno questi ultimi emettere cartelle agrarie, ma sempre nei limiti del quintuplo del capitale.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
