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[1]Agli effetti della presente legge gli Istituti autorizzati ad emettere le cartelle agrarie sono sotto la sorveglianza del Ministero di Agricoltura.
[2]Essi dovranno mensilmente rimettere al Ministero medesimo lo specchio del movimento e della situazione delle loro cartelle agrarie.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
