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E' fatta facolta' agli Istituti autorizzati alla contrattazione dei mutui, di cui al titolo II della presente legge, ed alla emissione delle cartelle agrarie, d'istituire, dopo autorizzazione del Ministro di Agricoltura, speciali agenzie in luoghi diversi dalla propria sede; e di concedere la rappresentanza per la contrattazione dei mutui e per l'esercizio di tutti i diritti da essi derivanti agli Istituti di credito ordinario o cooperativo ed alle Casse di risparmio locali.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 26 agosto 1888
