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Il Governo del Re puo' anche concedere, mediante Reale decreto, l'esercizio del credito agrario e la emissione di cartelle agrarie ed associazioni mutue di proprietari, purche' gli immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a tre milioni di lire. Lo statuto da approvarsi con lo stesso decreto, su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, stabilira' le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare, e determinera' il fondo di esercizio e garanzia delle operazioni agrarie che dovranno fare.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
