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[1]Alla validita' ed efficacia del privilegio e' necessario:
[2]1° che esso risulti da un atto scritto;
[3]2° che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro, nella cui circoscrizione e' posto il fondo.
[4]I privilegi sono inscritti gratuitamente sopra un registro speciale dal conservatore delle ipoteche del luogo, nel quale e' situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano.
[5]I certificati saranno rilasciati gratuitamente.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
