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[1]Alla validita' ed efficacia del privilegio e' necessario:

[2]1° che esso risulti da un atto scritto;

[3]2° che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro, nella cui circoscrizione e' posto il fondo.

[4]I privilegi sono inscritti gratuitamente sopra un registro speciale dal conservatore delle ipoteche del luogo, nel quale e' situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano.

[5]I certificati saranno rilasciati gratuitamente.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-01-23;4276~art3 · fonte del testo

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