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Se il debitore aliena gli oggetti sottoposti al privilegio senza surrogarli, o li lascia deteriorare gravemente, o abbandona la coltura del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisce notevolmente le guarentigie dell'Istituto creditore, questo puo' chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'articolo 1165 del Codice civile.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
