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[1]Un ufficiale di qualunque grado e corpo non potra' mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un ufficiale di un corpo diverso dal proprio.

[2]Neppure potranno sostituirsi nelle rispettive funzioni tecniche gli ufficiali di vascello e macchinisti, quantunque appartenenti al medesimo corpo.

[3]L'ufficiale investito di una carica, tanto a bordo quanto a terra, acquista l'autorita' inerente alla carica medesima, indipendentemente dal proprio grado.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 12 novembre 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art11 · fonte del testo

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