Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1919 al 3 novembre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Sono corpi militari della R. marina:

  • A)per gli ufficiali:
  • a)il corpo dello stato maggiore generale, il quale comprende gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti;
  • b)il corpo del genio navale;
  • c)il corpo sanitario militare marittimo;
  • d)il corpo di commissariato militare marittimo.
  • e)il corpo degli ufficiali delle seguenti categorie del corpo R. equipaggi:

[2]marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri. 17

  • B)per i sottufficiali, graduati e comuni, i militari delle seguenti categorie:

[3]marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti e trombettieri.

[4]Al corpo Reale equipaggi e' aggregato il personale degli assistenti del genio navale, retto da speciali ordinamenti.15 17

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

15

Il D.L. Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, convertito senza modificazioni dalla L. 1 giugno 1922, n. 786, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il ruolo degli «Assistenti del genio navale» previsto dalla legge 29 giugno 1913, n. 797 e' soppresso.

Regio D.L. 10 agosto 1919, n. 1472

17

Il Regio D.L. 10 agosto 1919, n. 1472 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' altresi' ripristinato il ruolo degli « Assistenti del genio navale » fissato dalla citata legge 29 giugno 1913, n. 797". Inoltre, nel modificare l'art. 1 del D.L. Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, convertito senza modificazioni dalla L. 1 giugno 1922, n. 786, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La categoria « Maestri navali » del corpo R. equipaggi, instituita col decreto-legge Luogotenenziale numero 1135, in data 4 luglio 1918, e' soppressa, ed e' ripristinata in sua vece la categoria « Operai » prevista dalla legge 29 giugno 1913, n. 797"

Testo in vigore dal 29 agosto 1919 al 3 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 1919

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1918 al 29 agosto 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio D.L. 10 agosto 1919, n. 1472

    Il Regio D.L. 10 agosto 1919, n. 1472 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' altresi' ripristinato il ruolo degli « Assistenti del genio navale » fissato dalla citata legge 29 giugno 1913, n. 797". Inoltre, nel modificare l'art. 1 del D.L. Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, convertito senza modificazioni dalla L. 1 giugno 1922, n. 786, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La categoria « Maestri navali » del corpo R. equipaggi, instituita col decreto-legge Luogotenenziale numero 1135, in data 4 luglio 1918, e' soppressa, ed e' ripristinata in sua vece la categoria « Operai » prevista dalla legge 29 giugno 1913, n. 797"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art1 · fonte del testo

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