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[1]Il bilancio preventivo sara' trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio un mese prima che incominci il relativo esercizio, e, finche' esso non sara' approvato, s'intendera' autorizzato l'esercizio provvisorio in base al bilancio dell'anno precedente.
[2]Alla fine di ogni anno verra' trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giustificativi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo comunichera', con le sue osservazioni, alla Corte dei conti per il relativo giudizio.
[3]Nel regolamento speciale, da approvare con decreti dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, saranno date le norme e le istruzioni per la compilazione e per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la gestione contabile, per il servizio di cassa e per quanto altro giovi a garantire il buon andamento amministrativo dei singoli istituti.
[4]Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovra', con ispezioni periodiche o straordinarie, vigilare per il regolare andamento amministrativo contabile delle scuole superiori di commercio.
Testo in vigore dal 9 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
