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[1]((Rispetto alle tasse di registro e bollo ed alle tasse ipotecarie e catastali tutti gli atti ed i contratti dei R. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti ed i contratti delle Amministrazioni dello Stato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 agosto 1922, n. 1322, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'inizio dell'anno accademico 1922-923.
Testo in vigore dal 9 novembre 1922 al 16 dicembre 2009
