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[1]Le scuole, di cui all'art. 1, per la esplicazione dei loro fini, dispongono:

[2]1° dei beni mobili ed immobili, dei quali si trovano attualmente in possesso;

[3]2° dei contributi del Governo e degli enti locali ad essi assegnati;

[4]3° dei proventi delle tasse scolastiche;

[5]4° dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori contributi e dei sussidi di enti o di privati.

Testo in vigore dal 9 aprile 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;268~art3 · fonte del testo

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