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[1]Le disposizioni della presente legge che si riferiscono agli aumenti di stipendi ed agli aumenti di contributi dello Stato secondo la tabella B hanno effetto dal 1° gennaio Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 20 marzo 1913.
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Nitti - Credaro - Tedesco.
[5]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 9 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
