Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ai diplomi, alle lauree ed ai certificati di studio rilasciati dalle Regie scuole superiori di commercio, anteriormente alla presente legge e in conformita' dei Regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie 3ª, e 26 novembre 1903, n. 476; 19 gennaio 1905, n. 19 e 15 luglio 1906, n. 391, e' conservato il loro valore equipollente ai titoli di cui all'art. 6.
Testo in vigore dal 9 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
