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[1]La Cassa pensioni, gia' costituita nella Regia scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuera' a funzionare secondo le norme regolamentari per esse in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennita' agli impiegati civili dello Stato, fino a quando saranno esauriti gl'impegni assunti dalla scuola stessa, a' termini del suo statuto, verso il personale gia' in carica all'atto di promulgazione della presente legge.

[2]Il personale, di cui al precedente comma, quando rinunci ai vantaggi che possono derivargli dal conferimento della pensione a carico dello Stato, e' esonerato dal versamento delle corrispondenti ritenute.

Testo in vigore dal 9 aprile 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;268~art19 · fonte del testo

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