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[1]All' aumento di spese, derivante dall' applicazione della presente legge, lo Stato concorrera' con un maggiore contributo annuo di L. 188.000, a favore delle diverse scuole superiori di commercio, da ripartirsi secondo la tabella B.
[2]La detta somma di L. 188.000 sara' portata in aumento del fondo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per contributi e concorsi al mantenimento di scuole industriali e commerciali.
Testo in vigore dal 9 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
