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[1]Il ministro di agricoltura, industria e commercio nei limiti del bilancio di ciascun Istituto superiore d'istruzione commerciale o per dotazione speciale degli enti locali o di privati cittadini e senza aggravio del bilancio dello Stato, su conforme proposta del Consiglio accademico di amministrazione e di vigilanza di ciascuna scuola e su parere del Consiglio accademico e del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, puo' riconoscere, mediante decreto Reale, l'istituzione in ciascuna scuola di nuovi corsi d'insegnamento al di fuori degli insegnamenti fondamentali.
[2]A coprire tali insegnamenti aggregati agl'insegnamenti fondamentali, sempre quando non siano dati per incarico, si dovra' provvedere mediante pubblico concorso e con le norme di cui all'art. 12.
Testo in vigore dal 9 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
