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[1]Per la nomina o promozione dei professori ordinari e straordinari si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1904, n. 253, esclusa pero' la facolta' di cui al n. 2 dell'art. Per i provvedimenti tutti, che abbiano attinenza con i doveri del personale saranno seguite le norme, che governano la nomina, la promozione, i trasferimenti e lo stato giuridico dei professori universitari, riservate le speciali funzioni, che al riguardo spettano al Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene disciplinari, sospensioni o rimozioni.
[2]Le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.
[3]L'organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo delle RR. scuole superiori di commercio e' determinato dalla tabella A, annessa alla presente legge.
[4]Il personale amministrativo delle scuole superiori di commercio e' nominato per decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a risultati di pubblico concorso.
[5]Ad esso si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.
[6]Per le cattedre riservate al grado di ordinario e straordinario non si potra' nominare che un solo professore di grado corrispondente.
Testo in vigore dal 9 aprile 1913 al 20 dicembre 1923
