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[1]((I Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Catania, Genova, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia fondati e mantenuti con i contributi dello Stato e degli Enti locali, secondo i rispettivi atti di fondazione, sono costituiti in Enti autonomi dotati di personalita' giuridica, e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'economia nazionale.
[2]Nel Regio istituto superiore di Venezia, alla facolta' di scienze economiche e commerciali, comune a tutti gli istituti predetti, sono annesse le sezioni speciali, di cui al R. decreto 27 giugno 1909, nn. 517.
[3]I Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono, ad ogni effetto di legge, istituti d'istruzione superiore di grado universitario.
[4]Il Ministro per l'economia nazionale puo' in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento degli istituti.
[5]Nessun altro istituto superiore di scienze economiche e commerciali od istituto analogo e nessuna nuova facolta' o sezione negli istituti esistenti potranno essere creati se non per legge)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2492
3Il Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto per quanto riguarda i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali avranno effetto dal 15 ottobre 1923 ad eccezione di quelle dell'art. 16 che entreranno in vigore il 1° luglio 1924 per la quale data saranno rinnovati tutti i Consigli di amministrazione; e di quelle dell'art. 21 che avranno effetto dalla data di entrato in vigore dei provvedimenti di carattere generale concernente il trattamento economico del personale delle Amministrazioni dello Stato".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1923 al 16 dicembre 2009
