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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Dal 1° luglio 1903, all'articolo 5 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie II, e' sostituito il seguente:
[7]«Non soffrono ritenute i militari in attivita' di servizio nell'armata di terra e di mare, le guardie di citta', gli agenti di custodia delle carceri e le guardie di finanza di grado inferiore al grado di ufficiale».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 3 marzo 1904.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]L. Luzzatti.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 9 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
