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Alle amministrazioni comunali indicate nell'elenco n. 1 che fa seguito alla presente legge e' data facolta' di eccedere con i centesimi addizionali ai tributi diretti per l'anno 1882 il limite medio raggiunto nei bilanci del triennio precedente applicando le aliquote segnate nell' elenco medesimo.
Testo in vigore dal 22 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
