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[1]Al secondo comma dell'art. 24 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e' sostituito il seguente:
[2]«La concessione sara' fatta in ragione di L. 80.000.000 per ogni quadriennio. La somma non impegnata in ciascun quadriennio, si cumulera' con quella dei quadrienni successivi».
[3]Al primo e secondo, comma dell'art. 26 della citata legge sono sostituiti i seguenti:
[4]«Sulla somma di concessione quadriennale di lire 80.000.000 per edifici scolastici, sara' assegnata in ciascun quadriennio a ciascuna Provincia una quota stabilita per R. decreto, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni dell'istruzione obbligatoria.
[5]Nel limite della quota assegnata a ciascuna provincia sulla detta somma di L. 80.000.000 la delegazione governativa, sulla proposta del Consiglio provinciale, stabilira' quali siano gli edifici ai quali si debba provvedere di preferenza nel quadriennio, e ne dara' comunicazione ai Comuni interessati per i provvedimenti di loro competenza. Per ogni mutuo sara' fissato nel decreto ministeriale d'impegno del concorso dello Stato, se alla concessione di esso si debba procedere in una due, tre, o quattro rate, determinando l'importo di ognuna di esse, in modo che le concessioni riferibili ad ognuno degli anni del quadriennio non superino il quarto della somma totale assegnata per il quadriennio a ciascuna provincia, oltre le rimanenze provenienti dagli anni precedenti».
Testo in vigore dal 21 marzo 1913 al 16 dicembre 2009
