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[1]All'ultima comma dell'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e' sostituito il seguente:
[2]La quota del fondo di riserva che non sia stata impiegata in un esercizio, restera' impegnata ed inscritta nel fondo dei residui degli esercizi successivi.
[3]Le maggiori spese che danno luogo ai prelevamenti contemplati dal quinto comma del presente articolo, saranno inscritte in conto residui dei capitoli cui sono destinate, e coperte mediante storni dal rispettivo fondo di riserva in conto residui, anche quando riguardino la competenza dell'esercizio in corso:
[4]Con tale procedimento si fara' luogo anche ai prelevamenti del fondo di riserva risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1912-913.
Testo in vigore dal 21 marzo 1913 al 21 maggio 1913
