Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le somme occorrenti a far fronte alle spese autorizzate con gli articoli 1, 3, 4 della presente legge saranno prelevate dal fondo di riserva stabilito dall'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487.
Testo in vigore dal 21 marzo 1913 al 16 dicembre 2009
