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[1]Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 o 3 della presente legge andranno in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.
[2]Il personale straordinario da assumere in virtu' degli articoli 1 o 2 senza concorso, dovra' possedere i requisiti che saranno stabiliti con decreto Ministeriale.
[3]Il Governo del Re presentera' al Parlamento al piu' tardi entro il mese di febbraio 1914 i provvedimenti definitivi per la sistemazione dei servizi di cui agli articoli 1 e 2.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 20 marzo 1913.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Credaro - Tedesco.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile
Testo in vigore dal 21 marzo 1913 al 16 dicembre 2009
