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[1]Agli articoli 3 e 13 della legge 4 giugno 1911, numero 487, sono apportate le seguenti modificazioni:
[2]Art. 3. - Alle parole: «entro il mese di maggio» sono sostituite queste altre: «non piu' tardi della prima decade del mese di aprile».
[3]Art. 13. - Alle date del 1° luglio, e del 15 luglio sono sostituite rispettivamente quelle del 10 maggio e del 1° giugno.
Testo in vigore dal 21 marzo 1913 al 16 dicembre 2009
