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[1]VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 553,456.63 per il pagamento delle somme dovute alla provincia di Parma, in forza della transazione stipulata il 14 novembre 1903 tra la Provincia stessa ed i Ministeri dell'interno, del tesoro e delle finanze, ed alla provincia di Piacenza, in forza della transazione stipulata il 6 luglio 1904, tra la Provincia stessa ed i detti Ministeri, a soluzione della vertenza circa la spesa per il mantenimento del ricovero di mendicita' di Borgo San Donnino ed accessori.
[7]La detta somma sara' inscritta in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio ((1904-1905)). 1
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leggo dello Stato.
[9]Data a Racconigi, addi' 13 luglio 1905.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]A. Fortis. P. Gargano. A. Majorana.
[12]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Errata-Corrige in G.U. 23/09/1905, n. 222
1L'Errata-Corrige in G.U. 23/09/1905, n. 222 ha disposto che "Nella legge n. 428 del 13 luglio u. s., relativa all'assegnazione di L. 553,456.63 alle provincie di Parma e di Piacenza per il mantenimento del Ricovero di mendicita' di Borgo San Donnino, pubblicata nel n. 185 della Gazzetta ufficiale, per errore della copia trasmessa, venne stampato, nell'ultima parte dell'articolo unico «per l'esercizio finanziario 1904-1905», mentre doveva dirsi «per l'esercizio finanziario 1905-1906»".
Testo in vigore dal 25 settembre 1905 al 16 dicembre 2009
