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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]In esecuzione dell'articolo 1 del Regio Decreto 6 agosto 1868, n. 4530, saranno ammessi al concorso per la carriera consolare, giusta la Legge consolare del 28 gennaio 1866, coloro che abbiano ottenuto l'attestato di licenza dalla Scuola superiore di commercio, in Venezia, Sezione degli studi per la carriera consolare, i programmi della quale sieno, per questa parte, approvati anche dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, che potra' egualmente fare ispezionare gli esami di licenza della suddetta Sezione.
[8]Sara' estesa la medesima concessione ad ogni altra istituzione che venisse fondata ed approvata con ispeciale Regio Decreto in condizioni equivalenti a quelle della Scuola superiore anzidetta.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[10]Dato a Firenze addi' 21 agosto 1870.
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.
[13]Visconti-Venosta.
Testo in vigore dal 30 agosto 1870 al 16 dicembre 2009
