Art. 1
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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato a prendere in affitto per anni 30, decorrendi dal 1° gennaio 1887, dal municipio di Sestri Ponente, un edifizio per uso della manifattura dei tabacchi avente sede in quel comune, verso il canone annuo di lire ventiduemila e cinquecento.
[7]Detta somma sara' stanziata nel bilancio della spesa del Ministero delle Finanze a datare dallo esercizio 1886-87.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1886.
[10]UMBERTO.
[11]A. MAGLIANI.
[12]Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
