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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'esenzione da dazio stabilita dall'allegato K all'articolo 6 della legge 8 agosto 1895, n. 486, per il fosforo destinato alla fabbricazione dei fiammiferi e' estesa, sotto l'osservanza delle stesse norme, al sesquisolfuro, al pentasolfuro e al trisolfuro di fosforo, destinati allo stesso uso.
[7]Il Governo del Re ha facolta' di estendere, mediante decreto Reale, uditi il Consiglio superiore dell'industria e del commercio e il Consiglio di Stato, la stessa concessione anche ad altri prodotti che, in surrogazione del fosforo, possano essere impiegati nella fabbricazione dei fiammiferi.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 19 giugno 1913.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Facta.
[12]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
