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[1]Ogni trasferimento deve essere proposto dalla Facolta' o scuola, in cui e' vacante la cattedra da conferirsi, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari appartenenti alla Facolta' o scuola medesima e di due terzi dei presenti alla relativa adunanza con motivazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione.

[2]Nessun trasferimento puo' essere proposto prima che sia trascorso un mese dalla vacanza della cattedra a cui si deve provvedere.

[3]Nel caso in cui la vacanza abbia luogo per trasferimento del titolare, essa si intendera' avvenuta nel giorno in cui fu registrato il relativo decreto.

[4]Il trasferimento, quando non sia decretato entro dicembre, avra' effetto soltanto col principio dell'anno accademico successivo.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 7 luglio 1907.

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]RAVA.

[9]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;481~art2 · fonte del testo

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