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[1]I professori ordinari e straordinari delle R. Universita' e degli Istituti superiori di grado universitario, nominati o confermati secondo le norme previste dalla legge 12 giugno 1904, n. 253, possono, col loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Universita' o Istituto.
[2]I professori ordinari, nominati secondo la detta legge, la cui cattedra non sia di carattere complementare, possono altresi' essere trasferiti col loro consenso, anche nella stessa Universita' o Istituto, ad un'altra cattedra, ma in questo caso:
- a)deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze sostanzialmente tra loro connesse a seconda di quanto verra' stabilito nei regolamenti speciali delle Facolta' o scuole; oppure
- b)il professore di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualita' di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra, a cui occorre di provvedere, o essere riuscito primo in un concorso bandito per essa.
Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
