Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I professori ordinari e straordinari delle R. Universita' e degli Istituti superiori di grado universitario, nominati o confermati secondo le norme previste dalla legge 12 giugno 1904, n. 253, possono, col loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Universita' o Istituto.

[2]I professori ordinari, nominati secondo la detta legge, la cui cattedra non sia di carattere complementare, possono altresi' essere trasferiti col loro consenso, anche nella stessa Universita' o Istituto, ad un'altra cattedra, ma in questo caso:

  • a)deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze sostanzialmente tra loro connesse a seconda di quanto verra' stabilito nei regolamenti speciali delle Facolta' o scuole; oppure
  • b)il professore di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualita' di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra, a cui occorre di provvedere, o essere riuscito primo in un concorso bandito per essa.

Testo in vigore dal 20 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;481~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari