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Sono convalidale nella somma di lire undici milioni seicentotrentamila duecentonovantacinque e centesimi ventidue (L. 11,630,295.22) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1907-908, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 19 marzo 1913 al 16 dicembre 2009
