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Sono convalidate nella somma di lire tredici milioni seicentoundicimilatrecentosettantaquattro e centesimi venticinque (L. 13,611,374.25) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1909-910, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 19 marzo 1913 al 16 dicembre 2009
